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28 Ottobre 2010
Dopo innumerevoli interrogativi, dubbi creati “ad hoc”, con visioni del tutto personali sulla legge 482/99, diatribe su quale lingua si intendesse tutelare, ed infinite disquisizioni su quale fosse la lingua di riferimento nelle comunità e per le comunità italo- albanesi d’Italia: ecco finalmente, la chiara ed univoca risposta del Sottosegretario di Stato per l'Interno, all’interrogazione che, in data 03 febbraio 2010, è stata presentata, attraverso e per l’interessamento degli On. Cambursano Renato e Scilipoti Domenico.
Della legge 482/99 e della sua interpretazione, se ne sono sentite tante e tali, che ormai, si rischiava la trasformazione in leggenda e di rasentare il ridicolo.
Fondata su di un principio chiaro - come chiaro è l’Art, 6 della Costituzione Italiana – come logica apparente, non ci si poteva aspettare altro che una legge di tutela, tutelasse appunto, le minoranze linguistiche che da secoli fanno parte del territorio italiano, i cui popoli, hanno contribuito alla scrittura della Carta Costituzionale: al proposito, tra i tanti, facciamo un solo nome, Costantino Mortati.
Complice la mancata codifica di un arbëreshe standard per le comunità italo-albanesi d’Italia che fungesse come lingua veicolare verso le istituzioni, per gli atti ufficiali e per l’insegnamento scolastico (eccezion fatta che per alcune regioni lungimiranti) dopo il nulla in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche d’Italia, l’approvazione della legge 482/99 sembrava dare adito alle più svariate interpretazioni.
Per alcuni che vedevano nella legge una interpretazione genuina e senza secondi fini, la 482/99 giustamente era tesa alla tutela delle forme linguistiche in uso nelle varie comunità di minoranza storica, da secoli radicate in Italia con i loro usi e costumi.
Per altri, invece, il dettato della legge 482/99 non dava chiare indicazioni su quali lingue fossero da tutelare. Nel caso degli italo-albanesi, secondo questi, in mancanza di uno standard arbëreshe, bisognava piuttosto riferirsi ad una fantomatica lingua madre che veniva indicata nell’odierno standard albanese d’oltre Adriatico. Quanti di questi ancora nutrissero dei dubbi su quale lingua albanese il legislatore si riferisce nell’impianto della 482/99, li invito a leggere il seguente stralcio tratto dalla risposta all’interrogazione presentata: “Va preliminarmente evidenziato che la legge n. 482 del 1999 non si presta ad interpretazioni tali da consentire la tutela delle lingue straniere genericamente intese, e ciò per varie considerazioni.”
Ricordiamo che lo standard albanese è lingua codificata “ex novo”, ad iniziare dal 1916/1917 in Scutari con le “Regole dell'ortografia della lingua albanese”, seguendo nel 1953 fino ad arrivare al 1972 con il “Congresso della Retta scrittura della lingua” in Tirana.
Credo che, per quanto appena detto, tutti si chiederanno: come può lo standard albanese d’Albania che è lingua codificata negli anni 1953 e 1972, essere considerata lingua madre delle forme arcaiche dell’arbërisht, parlato in Italia, che risalgono ad almeno 6 secoli prima? Può mai essere la figlia, madre della propria madre? Può essere considerato l’italiano lingua madre del latino che all’italiano è antecedente di molti secoli? Per altri approfondimenti sul tema, leggere “Il dilemma linguistico arbëresh” pubblicato sui siti: www.jemi.it - http://vetamarbereshecampera.it
Ebbene cari signori, si è arrivati a tale libera interpretazione della legge di tutela 482/99 e, sopratutto, a tale libera applicazione della legge di tutela.
La libera applicazione della legge “udite udite”, era addirittura avvallata da un nostro ex senatore ed attuale deputato arbëresh. Interpellato sulla corretta interpretazione della legge 482/99, in luglio 2009, dimostrò di voler fare “fuoco e fiamme” presso Raffaele Fitto (Ministro Dipartimento per gli Affari Regionali): a suo dire, anche a lui sembrava che l’applicazione della legge non fosse proprio corretta e che “l’albanese d’Albania non ha niente da spartire con la legge 482/99.” Senonché, lo stesso ex senatore ed attuale deputato arbëresh, in settembre 2009, ci fa sapere che “sì, purtroppo l’applicazione della legge 482/99 è lasciata alla libera interpretazione e io non posso fare niente.” Dunque, a suo dire, chi nella detta legge ci vedeva l’albanese d’Albania, era libero di insegnare tale lingua e, per questo, libero di usarne anche i fondi dalla legge derivanti.
Ecco dunque che, in base a tale libera interpretazione ed aberrante applicazione della legge, per limitarci a solo due esempi, come risultati abbiamo avuto:
• Sportellisti inquadrati nell’ottica di un albanese standard d’Albania che i nativi dei comuni arbëreshë non capiscono: emblematico di ciò è il fatto che, in un filmato girato in un paese arbëresh della provincia di Cosenza, alla sportellista si presentino quattro ragazzi delle medie che chiedono spiegazioni su di una parola che riferiscono aver inteso dai nonni; tale parola è “gjellen” con il significato in arbëreshe di “vita - la vita”. La sportellista risponde loro, che la parola “gjellen” non esiste e che essa è una storpiatura della parola “gjellë” che, nell’albanese d’Albania, significa “cibo”. Dall’esempio appena fatto si evince che, gli sportellisti che, nei paesi arbëreshë, dovrebbero promuovere la lingua in uso nella comunità, di questa, sovente non hanno conoscenza. Non sanno p. es., che la parola “gjellë” con significato di “vita” è presente nel dizionario di Emanuele Giordano (edizione 2000). Con uguale radice e analogo significato di “vita”, la parola “gjellim” è riportata nel dizionario di Angelo Leotti (edizione 1935). Se questi esempi non bastassero, alla suddetta sportellista consigliamo di consultare un punto fermo della cultura arbëreshe come lo è Giulio Variboba in “Ghjella e S. Mërijs Virghjer” = “La vita di S. Maria Vergine”. Quanto appena detto, comprova come l’arbëreshe abbia un vocabolario ricco, tale da non aver nessuna necessità di avvalersi di altra lingua per essere compresa; inoltre, è assurdo pensare di voler comprendere una lingua anteriore, attraverso l’utilizzo di termini di gran lunga sucessivi. Semmai, si dovrebbe fare l’esatto opposto!
• Impianti di cartellonistica bilingue, la cui lingua “albanese”, dagli arbëreshë delle comunità non è accettata come propria espressione linguistica: di ciò, p. es., ne fa fede la Delibera di Consiglio del Comune di Civita (CS), con la quale si chiede la rettifica dell’albanese usato nella scrittura dei cartelli poiché forma linguistica che non viene riconosciuta come propria: da notare che, nella stessa Civita, nello scritto dello sportello linguistico, si è commesso un falso storico e linguistico, infatti, nello scrivere “gjuhësor” non è stata rispettata la forma dell’albanese arcaico in uso in Civita che è “gluhësor”.
• Licei linguistici - dove in passato nascevano gli ideali per lo stesso risorgimento degli “Shqipëtarë” - per i quali si chiede di non tagliare i fondi per l’insegnamento della lingua di minoranza, ma non sapendo allo stesso tempo, specificare per quale lingua, in base alla 482/99, (cui la richiesta di sostegno fa riferimento) si chieda il sostegno: se si tratti della lingua del grande Poeta Gerolamo De Rada che è poi la nostra lingua, arbëreshe, oppure, dell’albanese standard d’Albania che (così come dettato nella risposta per l’interpretazione autentica della 482/99), non ci appartiene dal punto di vista storico e non è in nessun modo inserita nella legge per la tutela delle minoranze linguistiche storiche d’Italia.
Sono sempre più convinto che, come da molti richiesto, il ministro Gelmini dovrebbe sì intervenire, ma per fare pulizia di tante , troppe ambiguità.
Quanto suddetto e altro ancora, sono stati gli interrogativi che, sin dall’inizio, chi scrive (insieme all’associazione di cui è referente culturale) si è posto e, sulla base dei quali e per gli stessi ideali nutriti da anni, si è chiesta la presentazione dell’interrogazione per avere l’interpretazione autentica da attribuire alla legge 482/99.
In conclusione, dato che, per avere, finalmente, una risposta su che cosa il legislatore intendesse per “albanese”, riferito all’impianto della 482/99, ci siamo dovuti rivolgere a deputati che, come l’On. Cambursano non sono arbëreshë ma bensì piemontesi, ci si chiede: perché i nostri Onorevoli C. M.; B. G.; G. M. ed altri, che pur interpellati, dicendosi in un primo momento pronti a raccogliere firme, tra i deputati, per presentare l’interrogazione, non siano stati poi in grado, essi stessi arbëreshë, a dare risposte alle loro comunità. Perché Onorevoli?
Pafshit shëndet nga Tommaso Campera.
Vi lascio alla lettura dell’interrogazione presentata il 03 febbraio 2010 e della successiva risposta ottenuta dopo la conclusione dell’iter il 18 ottobre 2010: gli stessi documenti si possono visualizzare su: http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=21530
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nitto Francesco Palma.
PALMA NITTO FRANCESCO - RISPOSTA GOVERNO RISPOSTA PUBBLICATA IL 18/10/2010 CONCLUSO IL 18/10/2010
16 INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA CAMERA 02/03/2010 277 4 50015 CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI 02/03/2010 302997 ITALIA DEI VALORI 03/02/2010 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTERO DELL'INTERNO RAPPORTI CON LE REGIONI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTERO DELL'INTERNO RISPOSTA GOVERNO PALMA NITTO FRANCESCO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-05982
presentata da
RENATO CAMBURSANO
mercoledì 3 febbraio 2010, seduta n.277
CAMBURSANO e SCILIPOTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro per i rapporti con le regioni.
- Per sapere - premesso che:
da secoli sul territorio nazionale italiano esistono le minoranze linguistiche storiche citate all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
gli idiomi parlati da tali minoranze linguistiche non sono riconducibili alla lingua italiana o ai dialetti italoromanzi perchè essi, come nel caso degli arbëreshë (italo-albanesi: da qui in poi dicasi solo arbëreshë), i Valser, i Grecanici, hanno antiche origini riconducibili all'esterno del territorio nazionale italiano;
gli idiomi parlati dalle minoranze storiche citate all'articolo 2 della n. 482 del 1999) sono di forma arcaica, quindi diverse dal codice linguistico attuale in uso nei territori d'origine: l'arbëreshë, per esempio, che non si è evoluto con l'insieme delle altre forme linguistiche regionali extranazionali a lui collegate;
la lingua arbëreshë, che erroneamente, e creando confusioni, nella legge n. 482 del 1999 viene citata come "albanese", differisce dall'albanese d'Albania nelle preposizioni, nei gruppi consonantici, nelle desinenze, nella forma piena dei verbi, nel tempo dei verbi, nella fonetica, e in altro. Va dunque precisato che, l'erronea dicitura "albanese" crea confusioni nell'individuazione della lingua oggetto di tutela;
gli idiomi citati alla n. 482 del 1999, per la loro arcaicità , nelle odierne lingue nazionali extranazionali non possono trovare la loro presupposta lingua madre, ma in loro, trovare affinità come varianti linguistiche regionali extranazionali;
facendo il caso dell'arbëreshë, esso non può trovare la sua ipotetica lingua madre nell'albanese d'Albania ma, insieme ad esso, può essere iscritto in una famiglia linguistica più ampia comprendenti altre varianti linguistiche regionali extranazionali: queste lingue, l'arbëreshë, l'albanese d'Albania ed altre forme della stessa lingua parlate in Kosovo, Grecia e Macedonia, possono trovare il loro sostrato piùantico, e quindi la loro ipotetica lingua madre, nello scomparso illiro o tracio-illiro: così come insegnato da due insigni linguisti, Ferdinand de Saussure in "Corso di linguistica generale" e da Merritt Ruhlen in "L''origine delle lingue", le lingue possono trovare il loro precursore in un sostrato più antico a loro e mai in qualcosa a loro posteriore. Ora, l'albanese arcaico parlato in Italia, per la sua antichità , non può trovare nel recente ed artificiale albanese standard d'Albania codificato solo nel 1953 la sua lingua
madre, ma solo essere messo in relazione ad esso come ad un'altra variante linguistica regionale;
i parlanti gli idiomi riferiti alle minoranze linguistiche citate alla legge n. 482 del 1999 per gli sconvolgimenti geopolitici avvenuti negli ultimi secoli, non possono più riferirsi ad un odierno territorio d'origine che possa essere definito come loro madrepatria: è il caso degli arbëreshë (italo-albanesi da secoli stanziati in Italia), che in maggior parte sono provenienti dai territori originari della Ciameria, della Morea, dell'Epiro e del Peloponneso. Questi nominati territori sono attualmente parte integrante della Grecia, ergo, gli italo-albanesi non possono riconoscersi nella limitata regione dell'attuale Albania come nella loro madrepatria;
la Carta costituzionale, nei suoi principi fondamentali, all'articolo 3 recita: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua" e all'articolo 6 si legge che: «la repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»;
la legge 15 dicembre 1999, n. 482 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storicheÂall'articolo 2 recita: «In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano ed il sardo»;
all'articolo 4 comma 1 recita: «Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua di minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento»;
al comma 2 recita: «...al fine di assicurare l'apprendimento della lingua di minoranza,...»; al comma 5 recita: «Al momento della prescrizione i genitori comunicano all'istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua di minoranza»;
la legge 15 dicembre 1999, n. 482 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», all'articolo 2 recita: «...la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi...» e che questo ingenera confusioni su quale lingua e cultura la Repubblica intenda tutelare, se dunque intenda tutelare la lingua di minoranza nelle sue forme e la cultura riferita alte popolazioni che da secoli hanno contribuito alla formazione dell'attuale contesto italiano e quindi popolazioni storiche stanziate sul territorio nazionale italiano, oppure, se la tutela delle lingue di minoranza vada riferita alle lingue straniere in uso nelle attuati nazioni d'Albania, di Croazia, di Grecia e altro;
la stessa legge agli articoli 7, comma 2 e 3, all'articolo 8, comma 1, all'articolo 9, commi 1 e 3, e agli articoli seguenti, sempre in modo generico parla di «...lingua ammessa a tutela...» senza ulteriormente specificare se la lingua sia riferita al codice linguistico parlato dalle popolazioni di minoranza linguistica di riferimento, oppure, se la tutela sia riferita alle lingue nazionali di paesi esteri come l'Albania, la Croazia, la Grecia;
come evidenziato sopra, il generico nome usato nell'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999 «...albanese, croato, greco, ...» per la lingua posta a tutela, senza ulteriori specificazioni, genera confusione sulla corretta interpretazione da attribuire ad essa e che l'errata interpretazione, che ad una superficiale analisi, potrà sembrare pura disquisizione linguistica, se non urgentemente corretta, - oltre all'evidente guasto apportato ad un patrimonio linguistico da tutelare -, si presta, e potrà prestarsi ad un indebito uso dei fondi destinati alla tutela delle minoranze linguistiche storiche d'Italia -:
se non ritengano utile ed opportuno promuovere una disposizione di interpretazione autentica della legge n. 482 del 15 dicembre 1999, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche d'Italia;
se risulti che i fondi destinati dalla legge n. 482 del 1999 siano stati usati erroneamente per la promozione di lingue straniere e non dunque per la promozione delle lingue di minoranza nella varie espressioni in uso nelle minoranze linguistiche storiche d'Italia. (4-05982)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata lunedì 18 ottobre 2010
nell'allegato B della seduta n. 384
All'Interrogazione 4-05982 presentata da
RENATO CAMBURSANO
Risposta. - Va preliminarmente evidenziato che la legge n. 482 del 1999 non si presta ad interpretazioni tali da consentire la tutela delle lingue straniere genericamente intese, e ciò per varie considerazioni.
Innanzitutto, l'obiettivo della legge è desumibile non solo dal titolo, che fa riferimento espresso alle «minoranze linguistiche storiche» ma anche dalla lettura coordinata dell'articolo 2 della legge con il regolamento d'attuazione. Ed inoltre, l'articolo 2 specifica che le dodici minoranze individuate, tra le quali è compresa quella albanese, vengono tutelate ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione e dei princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali; tra questi ultimi, l'articolo 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie - adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992, firmata dall'Italia e non ancora ratificata - esclude dal proprio ambito di applicazione sia i dialetti della lingua ufficiale dello Stato sia le lingue degli immigrati; l'articolo 1, comma 3, del regolamento di attuazione delle legge n. 482 citata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, prevede che «l'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica».
Inoltre, dalla relazione introduttiva alla legge risulta con chiarezza che l'intenzione del legislatore è quella di tutelare la lingua parlata dalle popolazioni espressamente elencate all'articolo 2, prescindendo da eventuali norme di tutela linguistica che si rendessero necessarie a seguito delle immigrazioni verificatesi di recente nel nostro Paese.
L'impianto normativo viene altresì confermato dalla Corte costituzionale che, in materia di tutela delle lingue minoritarie ha ritenuto, da ultimo, con la sentenza n. 170/9010, che le regioni a statuto ordinario debbano adeguare la propria legislazione ai princìpi di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 482, precisando che «la legge evita di stabilire in via definitoria un criterio astratto per l'identificazione delle minoranze linguistiche e si rivolge, invece, sin dal titolo, soltanto a quelle considerate "storiche" nell'esperienza italiana, enumerando dettagliatamente, nello stesso articolo 2, le specifiche "popolazioni" destinatarie della tutela».
Il concreto rispetto delle disposizioni e dei princìpi appena richiamati impedisce di tutelare le lingue attualmente parlate dalla popolazione di recente immigrazione, in quanto niente affatto coincidenti con quelle parlate dalle popolazioni storicamente presenti nei territori individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001 citata.
Quanto all'effettivo utilizzo dei fondi destinati dalla legge n. 482 del 1999, il dipartimento per gli affari regionali - che gestisce i detti fondi per il finanziamento dei progetti finalizzati all'attivazione di sportelli linguistici ed alla promozione di attività culturali presentati dagli enti locali dove insistono minoranze linguistiche storiche, ai sensi degli articoli 9 e 14 della legge n. 482 del 1999 - ha comunicato che gli stessi sono stati destinati alle comunità appartenenti alle minoranze linguistiche storiche, territorialmente delimitate, che ne hanno fatto richiesta, al fine di garantire il diritto all'uso della lingua parlata da queste popolazioni nei rispettivi ambiti geografici, ed in particolare nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nitto Francesco Palma.
PALMA NITTO FRANCESCO - RISPOSTA GOVERNO RISPOSTA PUBBLICATA IL 18/10/2010 CONCLUSO IL 18/10/2010 cultura regionale, gruppo linguistico, insegnamento delle lingue, lingua materna, lingua minoritaria, patrimonio culturale, politica culturale, promozione culturale, protezione delle minoranze, utilizzazione degli aiuti, utilizzazione delle lingue ALBANIA, GRECIA, L 1999 0482
Scritto da Tommaso Campera - mail: tom.campera@alice.it
Fondata su di un principio chiaro - come chiaro è l’Art, 6 della Costituzione Italiana – come logica apparente, non ci si poteva aspettare altro che una legge di tutela, tutelasse appunto, le minoranze linguistiche che da secoli fanno parte del territorio italiano, i cui popoli, hanno contribuito alla scrittura della Carta Costituzionale: al proposito, tra i tanti, facciamo un solo nome, Costantino Mortati.
Complice la mancata codifica di un arbëreshe standard per le comunità italo-albanesi d’Italia che fungesse come lingua veicolare verso le istituzioni, per gli atti ufficiali e per l’insegnamento scolastico (eccezion fatta che per alcune regioni lungimiranti) dopo il nulla in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche d’Italia, l’approvazione della legge 482/99 sembrava dare adito alle più svariate interpretazioni.
Per alcuni che vedevano nella legge una interpretazione genuina e senza secondi fini, la 482/99 giustamente era tesa alla tutela delle forme linguistiche in uso nelle varie comunità di minoranza storica, da secoli radicate in Italia con i loro usi e costumi.
Per altri, invece, il dettato della legge 482/99 non dava chiare indicazioni su quali lingue fossero da tutelare. Nel caso degli italo-albanesi, secondo questi, in mancanza di uno standard arbëreshe, bisognava piuttosto riferirsi ad una fantomatica lingua madre che veniva indicata nell’odierno standard albanese d’oltre Adriatico. Quanti di questi ancora nutrissero dei dubbi su quale lingua albanese il legislatore si riferisce nell’impianto della 482/99, li invito a leggere il seguente stralcio tratto dalla risposta all’interrogazione presentata: “Va preliminarmente evidenziato che la legge n. 482 del 1999 non si presta ad interpretazioni tali da consentire la tutela delle lingue straniere genericamente intese, e ciò per varie considerazioni.”
Ricordiamo che lo standard albanese è lingua codificata “ex novo”, ad iniziare dal 1916/1917 in Scutari con le “Regole dell'ortografia della lingua albanese”, seguendo nel 1953 fino ad arrivare al 1972 con il “Congresso della Retta scrittura della lingua” in Tirana.
Credo che, per quanto appena detto, tutti si chiederanno: come può lo standard albanese d’Albania che è lingua codificata negli anni 1953 e 1972, essere considerata lingua madre delle forme arcaiche dell’arbërisht, parlato in Italia, che risalgono ad almeno 6 secoli prima? Può mai essere la figlia, madre della propria madre? Può essere considerato l’italiano lingua madre del latino che all’italiano è antecedente di molti secoli? Per altri approfondimenti sul tema, leggere “Il dilemma linguistico arbëresh” pubblicato sui siti: www.jemi.it - http://vetamarbereshecampera.it
Ebbene cari signori, si è arrivati a tale libera interpretazione della legge di tutela 482/99 e, sopratutto, a tale libera applicazione della legge di tutela.
La libera applicazione della legge “udite udite”, era addirittura avvallata da un nostro ex senatore ed attuale deputato arbëresh. Interpellato sulla corretta interpretazione della legge 482/99, in luglio 2009, dimostrò di voler fare “fuoco e fiamme” presso Raffaele Fitto (Ministro Dipartimento per gli Affari Regionali): a suo dire, anche a lui sembrava che l’applicazione della legge non fosse proprio corretta e che “l’albanese d’Albania non ha niente da spartire con la legge 482/99.” Senonché, lo stesso ex senatore ed attuale deputato arbëresh, in settembre 2009, ci fa sapere che “sì, purtroppo l’applicazione della legge 482/99 è lasciata alla libera interpretazione e io non posso fare niente.” Dunque, a suo dire, chi nella detta legge ci vedeva l’albanese d’Albania, era libero di insegnare tale lingua e, per questo, libero di usarne anche i fondi dalla legge derivanti.
Ecco dunque che, in base a tale libera interpretazione ed aberrante applicazione della legge, per limitarci a solo due esempi, come risultati abbiamo avuto:
• Sportellisti inquadrati nell’ottica di un albanese standard d’Albania che i nativi dei comuni arbëreshë non capiscono: emblematico di ciò è il fatto che, in un filmato girato in un paese arbëresh della provincia di Cosenza, alla sportellista si presentino quattro ragazzi delle medie che chiedono spiegazioni su di una parola che riferiscono aver inteso dai nonni; tale parola è “gjellen” con il significato in arbëreshe di “vita - la vita”. La sportellista risponde loro, che la parola “gjellen” non esiste e che essa è una storpiatura della parola “gjellë” che, nell’albanese d’Albania, significa “cibo”. Dall’esempio appena fatto si evince che, gli sportellisti che, nei paesi arbëreshë, dovrebbero promuovere la lingua in uso nella comunità, di questa, sovente non hanno conoscenza. Non sanno p. es., che la parola “gjellë” con significato di “vita” è presente nel dizionario di Emanuele Giordano (edizione 2000). Con uguale radice e analogo significato di “vita”, la parola “gjellim” è riportata nel dizionario di Angelo Leotti (edizione 1935). Se questi esempi non bastassero, alla suddetta sportellista consigliamo di consultare un punto fermo della cultura arbëreshe come lo è Giulio Variboba in “Ghjella e S. Mërijs Virghjer” = “La vita di S. Maria Vergine”. Quanto appena detto, comprova come l’arbëreshe abbia un vocabolario ricco, tale da non aver nessuna necessità di avvalersi di altra lingua per essere compresa; inoltre, è assurdo pensare di voler comprendere una lingua anteriore, attraverso l’utilizzo di termini di gran lunga sucessivi. Semmai, si dovrebbe fare l’esatto opposto!
• Impianti di cartellonistica bilingue, la cui lingua “albanese”, dagli arbëreshë delle comunità non è accettata come propria espressione linguistica: di ciò, p. es., ne fa fede la Delibera di Consiglio del Comune di Civita (CS), con la quale si chiede la rettifica dell’albanese usato nella scrittura dei cartelli poiché forma linguistica che non viene riconosciuta come propria: da notare che, nella stessa Civita, nello scritto dello sportello linguistico, si è commesso un falso storico e linguistico, infatti, nello scrivere “gjuhësor” non è stata rispettata la forma dell’albanese arcaico in uso in Civita che è “gluhësor”.
• Licei linguistici - dove in passato nascevano gli ideali per lo stesso risorgimento degli “Shqipëtarë” - per i quali si chiede di non tagliare i fondi per l’insegnamento della lingua di minoranza, ma non sapendo allo stesso tempo, specificare per quale lingua, in base alla 482/99, (cui la richiesta di sostegno fa riferimento) si chieda il sostegno: se si tratti della lingua del grande Poeta Gerolamo De Rada che è poi la nostra lingua, arbëreshe, oppure, dell’albanese standard d’Albania che (così come dettato nella risposta per l’interpretazione autentica della 482/99), non ci appartiene dal punto di vista storico e non è in nessun modo inserita nella legge per la tutela delle minoranze linguistiche storiche d’Italia.
Sono sempre più convinto che, come da molti richiesto, il ministro Gelmini dovrebbe sì intervenire, ma per fare pulizia di tante , troppe ambiguità.
Quanto suddetto e altro ancora, sono stati gli interrogativi che, sin dall’inizio, chi scrive (insieme all’associazione di cui è referente culturale) si è posto e, sulla base dei quali e per gli stessi ideali nutriti da anni, si è chiesta la presentazione dell’interrogazione per avere l’interpretazione autentica da attribuire alla legge 482/99.
In conclusione, dato che, per avere, finalmente, una risposta su che cosa il legislatore intendesse per “albanese”, riferito all’impianto della 482/99, ci siamo dovuti rivolgere a deputati che, come l’On. Cambursano non sono arbëreshë ma bensì piemontesi, ci si chiede: perché i nostri Onorevoli C. M.; B. G.; G. M. ed altri, che pur interpellati, dicendosi in un primo momento pronti a raccogliere firme, tra i deputati, per presentare l’interrogazione, non siano stati poi in grado, essi stessi arbëreshë, a dare risposte alle loro comunità. Perché Onorevoli?
Pafshit shëndet nga Tommaso Campera.
Vi lascio alla lettura dell’interrogazione presentata il 03 febbraio 2010 e della successiva risposta ottenuta dopo la conclusione dell’iter il 18 ottobre 2010: gli stessi documenti si possono visualizzare su: http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=21530
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nitto Francesco Palma.
PALMA NITTO FRANCESCO - RISPOSTA GOVERNO RISPOSTA PUBBLICATA IL 18/10/2010 CONCLUSO IL 18/10/2010
16 INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA CAMERA 02/03/2010 277 4 50015 CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI 02/03/2010 302997 ITALIA DEI VALORI 03/02/2010 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTERO DELL'INTERNO RAPPORTI CON LE REGIONI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTERO DELL'INTERNO RISPOSTA GOVERNO PALMA NITTO FRANCESCO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-05982
presentata da
RENATO CAMBURSANO
mercoledì 3 febbraio 2010, seduta n.277
CAMBURSANO e SCILIPOTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro per i rapporti con le regioni.
- Per sapere - premesso che:
da secoli sul territorio nazionale italiano esistono le minoranze linguistiche storiche citate all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
gli idiomi parlati da tali minoranze linguistiche non sono riconducibili alla lingua italiana o ai dialetti italoromanzi perchè essi, come nel caso degli arbëreshë (italo-albanesi: da qui in poi dicasi solo arbëreshë), i Valser, i Grecanici, hanno antiche origini riconducibili all'esterno del territorio nazionale italiano;
gli idiomi parlati dalle minoranze storiche citate all'articolo 2 della n. 482 del 1999) sono di forma arcaica, quindi diverse dal codice linguistico attuale in uso nei territori d'origine: l'arbëreshë, per esempio, che non si è evoluto con l'insieme delle altre forme linguistiche regionali extranazionali a lui collegate;
la lingua arbëreshë, che erroneamente, e creando confusioni, nella legge n. 482 del 1999 viene citata come "albanese", differisce dall'albanese d'Albania nelle preposizioni, nei gruppi consonantici, nelle desinenze, nella forma piena dei verbi, nel tempo dei verbi, nella fonetica, e in altro. Va dunque precisato che, l'erronea dicitura "albanese" crea confusioni nell'individuazione della lingua oggetto di tutela;
gli idiomi citati alla n. 482 del 1999, per la loro arcaicità , nelle odierne lingue nazionali extranazionali non possono trovare la loro presupposta lingua madre, ma in loro, trovare affinità come varianti linguistiche regionali extranazionali;
facendo il caso dell'arbëreshë, esso non può trovare la sua ipotetica lingua madre nell'albanese d'Albania ma, insieme ad esso, può essere iscritto in una famiglia linguistica più ampia comprendenti altre varianti linguistiche regionali extranazionali: queste lingue, l'arbëreshë, l'albanese d'Albania ed altre forme della stessa lingua parlate in Kosovo, Grecia e Macedonia, possono trovare il loro sostrato piùantico, e quindi la loro ipotetica lingua madre, nello scomparso illiro o tracio-illiro: così come insegnato da due insigni linguisti, Ferdinand de Saussure in "Corso di linguistica generale" e da Merritt Ruhlen in "L''origine delle lingue", le lingue possono trovare il loro precursore in un sostrato più antico a loro e mai in qualcosa a loro posteriore. Ora, l'albanese arcaico parlato in Italia, per la sua antichità , non può trovare nel recente ed artificiale albanese standard d'Albania codificato solo nel 1953 la sua lingua
madre, ma solo essere messo in relazione ad esso come ad un'altra variante linguistica regionale;
i parlanti gli idiomi riferiti alle minoranze linguistiche citate alla legge n. 482 del 1999 per gli sconvolgimenti geopolitici avvenuti negli ultimi secoli, non possono più riferirsi ad un odierno territorio d'origine che possa essere definito come loro madrepatria: è il caso degli arbëreshë (italo-albanesi da secoli stanziati in Italia), che in maggior parte sono provenienti dai territori originari della Ciameria, della Morea, dell'Epiro e del Peloponneso. Questi nominati territori sono attualmente parte integrante della Grecia, ergo, gli italo-albanesi non possono riconoscersi nella limitata regione dell'attuale Albania come nella loro madrepatria;
la Carta costituzionale, nei suoi principi fondamentali, all'articolo 3 recita: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua" e all'articolo 6 si legge che: «la repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»;
la legge 15 dicembre 1999, n. 482 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storicheÂall'articolo 2 recita: «In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano ed il sardo»;
all'articolo 4 comma 1 recita: «Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua di minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento»;
al comma 2 recita: «...al fine di assicurare l'apprendimento della lingua di minoranza,...»; al comma 5 recita: «Al momento della prescrizione i genitori comunicano all'istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua di minoranza»;
la legge 15 dicembre 1999, n. 482 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», all'articolo 2 recita: «...la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi...» e che questo ingenera confusioni su quale lingua e cultura la Repubblica intenda tutelare, se dunque intenda tutelare la lingua di minoranza nelle sue forme e la cultura riferita alte popolazioni che da secoli hanno contribuito alla formazione dell'attuale contesto italiano e quindi popolazioni storiche stanziate sul territorio nazionale italiano, oppure, se la tutela delle lingue di minoranza vada riferita alle lingue straniere in uso nelle attuati nazioni d'Albania, di Croazia, di Grecia e altro;
la stessa legge agli articoli 7, comma 2 e 3, all'articolo 8, comma 1, all'articolo 9, commi 1 e 3, e agli articoli seguenti, sempre in modo generico parla di «...lingua ammessa a tutela...» senza ulteriormente specificare se la lingua sia riferita al codice linguistico parlato dalle popolazioni di minoranza linguistica di riferimento, oppure, se la tutela sia riferita alle lingue nazionali di paesi esteri come l'Albania, la Croazia, la Grecia;
come evidenziato sopra, il generico nome usato nell'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999 «...albanese, croato, greco, ...» per la lingua posta a tutela, senza ulteriori specificazioni, genera confusione sulla corretta interpretazione da attribuire ad essa e che l'errata interpretazione, che ad una superficiale analisi, potrà sembrare pura disquisizione linguistica, se non urgentemente corretta, - oltre all'evidente guasto apportato ad un patrimonio linguistico da tutelare -, si presta, e potrà prestarsi ad un indebito uso dei fondi destinati alla tutela delle minoranze linguistiche storiche d'Italia -:
se non ritengano utile ed opportuno promuovere una disposizione di interpretazione autentica della legge n. 482 del 15 dicembre 1999, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche d'Italia;
se risulti che i fondi destinati dalla legge n. 482 del 1999 siano stati usati erroneamente per la promozione di lingue straniere e non dunque per la promozione delle lingue di minoranza nella varie espressioni in uso nelle minoranze linguistiche storiche d'Italia. (4-05982)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata lunedì 18 ottobre 2010
nell'allegato B della seduta n. 384
All'Interrogazione 4-05982 presentata da
RENATO CAMBURSANO
Risposta. - Va preliminarmente evidenziato che la legge n. 482 del 1999 non si presta ad interpretazioni tali da consentire la tutela delle lingue straniere genericamente intese, e ciò per varie considerazioni.
Innanzitutto, l'obiettivo della legge è desumibile non solo dal titolo, che fa riferimento espresso alle «minoranze linguistiche storiche» ma anche dalla lettura coordinata dell'articolo 2 della legge con il regolamento d'attuazione. Ed inoltre, l'articolo 2 specifica che le dodici minoranze individuate, tra le quali è compresa quella albanese, vengono tutelate ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione e dei princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali; tra questi ultimi, l'articolo 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie - adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992, firmata dall'Italia e non ancora ratificata - esclude dal proprio ambito di applicazione sia i dialetti della lingua ufficiale dello Stato sia le lingue degli immigrati; l'articolo 1, comma 3, del regolamento di attuazione delle legge n. 482 citata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, prevede che «l'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica».
Inoltre, dalla relazione introduttiva alla legge risulta con chiarezza che l'intenzione del legislatore è quella di tutelare la lingua parlata dalle popolazioni espressamente elencate all'articolo 2, prescindendo da eventuali norme di tutela linguistica che si rendessero necessarie a seguito delle immigrazioni verificatesi di recente nel nostro Paese.
L'impianto normativo viene altresì confermato dalla Corte costituzionale che, in materia di tutela delle lingue minoritarie ha ritenuto, da ultimo, con la sentenza n. 170/9010, che le regioni a statuto ordinario debbano adeguare la propria legislazione ai princìpi di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 482, precisando che «la legge evita di stabilire in via definitoria un criterio astratto per l'identificazione delle minoranze linguistiche e si rivolge, invece, sin dal titolo, soltanto a quelle considerate "storiche" nell'esperienza italiana, enumerando dettagliatamente, nello stesso articolo 2, le specifiche "popolazioni" destinatarie della tutela».
Il concreto rispetto delle disposizioni e dei princìpi appena richiamati impedisce di tutelare le lingue attualmente parlate dalla popolazione di recente immigrazione, in quanto niente affatto coincidenti con quelle parlate dalle popolazioni storicamente presenti nei territori individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001 citata.
Quanto all'effettivo utilizzo dei fondi destinati dalla legge n. 482 del 1999, il dipartimento per gli affari regionali - che gestisce i detti fondi per il finanziamento dei progetti finalizzati all'attivazione di sportelli linguistici ed alla promozione di attività culturali presentati dagli enti locali dove insistono minoranze linguistiche storiche, ai sensi degli articoli 9 e 14 della legge n. 482 del 1999 - ha comunicato che gli stessi sono stati destinati alle comunità appartenenti alle minoranze linguistiche storiche, territorialmente delimitate, che ne hanno fatto richiesta, al fine di garantire il diritto all'uso della lingua parlata da queste popolazioni nei rispettivi ambiti geografici, ed in particolare nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nitto Francesco Palma.
PALMA NITTO FRANCESCO - RISPOSTA GOVERNO RISPOSTA PUBBLICATA IL 18/10/2010 CONCLUSO IL 18/10/2010 cultura regionale, gruppo linguistico, insegnamento delle lingue, lingua materna, lingua minoritaria, patrimonio culturale, politica culturale, promozione culturale, protezione delle minoranze, utilizzazione degli aiuti, utilizzazione delle lingue ALBANIA, GRECIA, L 1999 0482
Scritto da Tommaso Campera - mail: tom.campera@alice.it
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